Gli Operatori Professionali nel settore oro, appartengono a una categoria di cui spesso si sente parlare e delle quali è bene fare chiarezza.
Questa doverosa specifica, è necessaria per fugare dubbi e incertezze nell’utente, che sovente si domanda: “posso fidarmi”?
Un quesito lecito, vista la moltitudine di negozi situati nelle differenti città che creano il dubbio nell’utente su dove portare la propria merce da vendere.
La legge numero 7, di cui all’articolo 1, comma 1, emanata nel gennaio 2000, legalizza i professionisti del settore, ossia gli Operatori Professionali, alla transazione di compravendita dell’oro e affini, per esercitare occorre essere iscritti nell’albo presso la Banca d’Italia. Il documento nel quale si evince l’iscrizione del soggetto, è consultabile online, quindi a disposizione di tutti coloro che intendono accertare le credenziali dell’Operatore Professionale in oro.
Ulteriore evidenza viene posta ai requisiti di onorabilità per poter esercitare la professione, che sono richiesti sia agli Amministratori della società che agli eventuali collaboratori. La Banca d’Italia ha regole ferree al riguardo della materia di compravendita dell’oro ed esige trasparenza, tempestività e correttezza da tutti i soggetti interessati. Coloro che non adempiono con puntualità e precisione ai dettami di legge, sono soggetti a severe e costose sanzioni pecuniarie
La normativa consente agli Operatori Professionali in Oro di intraprendere altre attività non necessariamente collegate o inerenti al settore oro, permettendo quindi una diversificazione del proprio business.
Nello specifico, come si diventa Operatore Professionale in Oro?
Innanzitutto occorre essere iscritti al predetto albo professionale tenuto dalla Banca d’Italia. Tale iscrizione può essere fatta anche online, attraverso la compilazione della necessaria modulistica che la Banca d’Italia mette in rete. Adempiute le formalità richieste, al modulo andrà allegato un documento d’identità in corso di validità. La Banca d’Italia può, a sua discrezione, richiedere ulteriore documentazione per accertare, senza ombra di dubbio, l’onorabilità del richiedente.
Economicamente, occorre versare un capitale minimo che non può essere inferiore ai 120.000 euro, tutto questo prima dell’inizio attività. Se in passato poteva esistere una certa confusione di ruoli tra quelli esercitati dagli Operatori Professionali in Oro e quelli del Banco Metalli, oggi la Legge ha finalmente provveduto a fare luce, emanando una specifica che differenzia nettamente le due figure.
I Compro Oro, o meglio gli operatori che esercitano in tale ambito, possono acquistare da utenza privata, rottami d’oro e gioielli usati per poi rivederli a propria discrezione o ai privati, o ai banco metalli e fonderie.
L’Operatore Professionale in oro che opera come Banco Metalli, può acquistare rottami d’oro e gioielli, solo ed esclusivamente da gioiellerie, oreficerie e dai Compro Oro, per poi procedere alla fusione del metallo prezioso. Il Banco Metalli, non può quindi fare commercio d’oro all’utenza privata.
Questa nota di Legge, che è servita a evidenziare la netta differenza tra queste due figure, è stato un vero beneficio per i professionisti del Banco Metalli che prima erano mortificati e penalizzati da non corrette iscrizioni all’albo.
Chi esercita e commercia oro usato e rottami d’oro, e limita la propria attività a questo tipo di compravendita, non è quindi tenuto per legge a comunicare l’inizio della proprio attività.
Questo non esclude l’iscrizione alla Camera di Commercio, esattamente come tutti gli altri commercianti di qualsiasi settore merceologico.
Il commercio di oro usato permette quindi l’acquisizione di preziosi che possono essere poi rivenduti al dettaglio, ma esclude la possibilità di fondere tali oggetti in maniera autonoma.
Esiste tuttavia la possibilità di eseguire per conto del cliente che lo richiede, la fusione dell’oro in lingottini o placchette, in questo caso il Compro Oro può fare da tramite tra il privato e il Banco Metalli, usufruendo ovviamente di una commissione.
La vigilanza e il controllo su chi esercita la compravendita dell’oro, non spetta in alcun modo alla Banca d’Italia ma è di competenza della questura.
Chi esercita la compravendita di oro, deve essere in possesso di una licenza rilasciata dalla questura di zona, così come previsto dalle leggi in vigore. Questa licenza viene rilasciata previa verifica sull’onorabilità del richiedente e dopo l’ispezione ai locali per accertare l’osservanza sia alle norme di sicurezza che al posizionamento di casseforti, antifurti e vetri antisfondamento.
Agli operatori spetta la tenuta di un registro delle operazioni, dove sono elencati i dati del clienti e le caratteristiche della compravendita, inoltre come fermo cautelativo la merce dovrà essere conservata nel negozio per 10 giorni, questo per consentire i controlli periodici effettuati dagli organi preposti al controllo anti riciclaggio. Questo tipo di verifica, è stata integrata al fine di tutelare i liberi cittadini e anche i Compro Oro, attestandoli come figure professionali serie ed affidabili.